La SIPA
STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE
ART. 1
E’ costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Psicopatologia dell’Alimentazione” da ora indicata come Associazione.
L’Associazione si costituisce sia come società autonoma sia come Sezione Speciale della Società Italiana di Psichiatria. L’Associazione prevede la possibilità della costituzione di Sezioni Regionali.
L’Associazione ha sede a Padova, in via Gabelli 1 ed ha durata a tempo indeterminato.
ART. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro.
In modo particolare l’Associazione ha come finalità quella di promuovere lo studio della psicopatologia dell’alimentazione e dei disturbi del Comportamento Alimentare, favorire tutte le iniziative inerenti alla materia, stabilire e mantenere rapporti con le Istituzioni e le Società aventi analoghe finalità.
Per realizzare lo scopo societario, l’Associazione intende:
- rappresentare un punto di riferimento nazionale per tutti coloro che si interessano alla psicologia normale e patologica dell’alimentazione, ai Disturbi del Comportamento Alimentare, allo studio dei determinanti di tali comportamenti e alla terapie delle forme patologiche:
- diffondere la conoscenza riguardo a questi temi, e incentivare le occasioni di incontro e comunicazione tra persone interessate alla materia;
- promuovere ricerche e sperimentazioni in questo campo;
- tutelare le prerogative professionali di coloro che lavorano nel settore della psicopatologia dell’alimentazione e dei Disturbi del Comportamento Alimentare;
- costituirsi come osservatorio della formazione nel settore dei Disturbi del Comportamento Alimentare in ambito pubblico e privato, e valorizzare la peculiarità della formazione medica in questo campo;
- istituire commissioni di studio su argomenti di interesse comune;
- organizzare convegni, seminari, corsi e attività di aggiornamento per i soci e per chiunque si interessi di disturbi del comportamento alimentare.
- assumere l’obbligo di pubblicare l’attività scientifica, i congressi, i convegni, i corsi di aggiornamento organizzati, nel sito web della Società, costantemente aggiornato.
- assumere l’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017 “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, la Società e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti in riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Viene esclusa tassativamente e non rientra nelle finalità istituzionali della Società, la tutela sindacale degli associati; la Società non può svolgere direttamente o indirettamente nessuna attività sindacale.
ART. 3 – SOCI ORDINARI
Possono far parte della Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti coloro che sono laureati in Medicina e Chirurgia o in Psicologia. Possono far parte dell’associazione anche i laureati in possesso di laurea triennale nelle seguenti professioni sanitarie: Dietistica, Educazione Professionale, Infermieristica, Scienze Motorie, Tecnica della riabilitazione psichiatrica.
Chi intende far parte della Associazione deve presentare domanda di ammissione al Presidente, controfirmata da due Soci Ordinari, allegando un curriculum dei titoli di studio, professionale e scientifico. La decisione sull’ammissione sarà assunta dal Consiglio Direttivo della Associazione che delibererà circa l’ammissione a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio non rappresenta titolo professionale.
ART. 4 – DECADENZA DEI SOCI ORDINARI
La decadenza dei Soci Ordinari avviene a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. La qualità di Socio Ordinario si può perdere per:
a) morosità per più di due anni solari;
b) dimissioni, comunicate per iscritto al Presidente della Associazione o al rappresentante legale della Sezione Regionale competente;
c) espulsione, qualora il Socio commetta azioni disonorevoli o di serio ostacolo al regolare funzionamento della Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Probiviri, sentito il Socio. Il Socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 5 – SOCI ONORARI, CORRISPONDENTI E SOSTENITORI
5.1 La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere assurte a particolare risonanza nel campo dello studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare. I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali.
5.2 La qualifica di Socio Corrispondente può essere attribuita a persone fisiche, Istituti o Enti stranieri attivi nel campo della psicopatologia dell’alimentazione. I Soci Corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.
5.3 La qualifica di Socio Sostenitore può essere attribuita a persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo della Associazione fornendo mezzi e/o fondi per le sue attività. I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Socio Sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte dà le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Le dimissioni hanno validità a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state presentate.
5.4 I Soci Onorari partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di voto. I Soci Corrispondenti e Sostenitori (o i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni) partecipano all’Assemblea dei Soci come osservatori, senza diritto di voto.
ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELEZIONI
6.1 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all’indirizzo risultante nella domanda di ammissione almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.
Può essere convocata in modo straordinario per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Vi prendono parte con diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e i Soci Onorari. Ogni Socio può votare anche per conto di altri due Soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. L’Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
6.2 L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Approva le attività della Associazione proposte dal Consiglio Direttivo, istituisce Commissioni di Studio, propone seminari di aggiornamento, indica temi dei Congressi, suggerisce ricerche e sperimentazioni.
L’Assemblea stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali, approva i bilanci, preventivo e consuntivo.
L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i propri rappresentanti in almeno dodici regioni e provincie autonome, fino alla costituzione di vere e proprie sezioni regionali. La durata dell’incarico è di tre anni, con scadenza coincidente con la data di scadenza del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e biblio-metrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri della Società che presentano un curriculum scientifico di livello elevato secondo tali indici.
L’Assemblea nomina i Soci Onorari e può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario. La qualifica di Presidente Onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere assurte a particolare risonanza nel campo dello studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare. Il Presidente Onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa, è membro effettivo del Consiglio Direttivo e partecipa con diritto di voto all’assemblea dei soci. L’Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
6.3 L’Assemblea elegge ogni tre anni, a scrutinio segreto:
a) il Presidente della Associazione;
b) il Segretario Generale;
c) il Tesoriere;
d) dieci Consiglieri;
e) tre membri del Collegio dei Probiviri.
Sono eleggibili soltanto i Soci Ordinari in regola con le quote associative. La durata del mandato di tutti gli eletti è di tre anni. Se due Soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.
6.4 In caso di dimissioni o decesso nel corso del suo mandato del socio che copre una delle suddette cariche elettive, gli subentra il primo dei non eletti per quella carica rispettiva; in caso di ex-aequo, prevale il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.
ART. 7 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi della Associazione:
7.1 1’Assemblea dei Soci, costituita dai Soci di cui al punto 6.1;
7.2 Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che ha la rappresentanza legale della Associazione, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Presidente Onorario (se presente), da dieci Consiglieri eletti, dai rappresentanti legali delle Sezioni Regionali, dai tre membri del Collegio dei Probiviri, , dal Rappresentante di diritto del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria. Il Presidente ha la facoltà di delegare a rappresentarlo un Vice-Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Presiede il Consiglio Direttivo e attua i deliberati del Consiglio medesimo e dell’Assemblea degli Associati.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da almeno quattro consiglieri mediante telefax o e-mail da spedirsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
7.4 Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. In caso di dimissione o di impedimento, nel corso della gestione, di un membro del Consiglio Direttivo, subentrerà nella carica il primo degli associati non eletti nella precedente votazione. La rielezione consecutiva del Presidente, del Segretario generale e dei dieci Consiglieri può avvenire una volta soltanto.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare al suo interno un comitato esecutivo di tre o più membri.
7.5 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno. Ciascuna sua seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto al voto. Ciascun rappresentante legale di Sezione Regionale, in caso di impedimento a partecipare ad una seduta del Consiglio, può delegare per iscritto a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo della rispettiva Sezione.
7.6 Il Consiglio Direttivo indice le manifestazioni ufficiali e ne stabilisce i relatori e la sede, convoca l’Assemblea Generale dei Soci e eventualmente Assemblee straordinarie. Mantiene i contatti con istituzioni scientifiche aventi analoghe finalità.
Decide l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari. Nomina gli associati corrispondenti in Italia e all’estero. Propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari e del Presidente Onorario.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti ove non diversamente disposto dal presente statuto.
7.7 Il Segretario Generale cura il funzionamento dell’ufficio di segreteria, tiene aggiornato l’elenco degli iscritti, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, cura la compilazione degli Atti dei Convegni scientifici dell’Associazione.
7.8 Il Tesoriere cura le questioni amministrative e finanziarie dell’Associazione, riscuote le quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, registra gli eventuali proventi e donazioni approvati dal Consiglio Direttivo, provvede alle spese ordinarie e straordinarie decise dal Consiglio Direttivo, cura il rendiconto di gestione da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Tutte le cariche vengono svolte gratuitamente e non possono essere remunerate in nessun modo.
7.9 Tutti i soci ed i componenti degli organi direttivi devono comunicare eventuali conflitti di interessi prima dell’inizio delle riunioni ed astenersi dalle relative delibere.
7.10 Al momento della nomina, tutti i legali rappresentanti, i consiglieri e tutti coloro che rivestono cariche direttive all’interno dell’Associazione, devono espressamente dichiarare di non aver subito nessune sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’Associazione.
ART. 8 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. I probiviri possono essere Soci, oppure non soci, scelti in base a note caratteristiche di competenza e integerrimità. E’ opportuno che almeno uno dei probiviri abbia competenze giuridiche. Il Collegio fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di espulsione di Soci e sulle controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto. Può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo, dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine dell’oggetto dell’associazione, oppure azioni di istituzioni pubbliche o private, che possano richiedere una presa di posizione da parte della Associazione.
ART. 9 – SEZIONI REGIONALI
In ogni Regione è costituibile una Sezione Regionale, avente obiettivi conformi agli scopi e alle direttive della Associazione. In casi particolari, è ammessa la costituzione di un’unica Sezione per più regioni. La costituzione e lo statuto delle Sezioni Regionali devono seguire le indicazioni del Consiglio Direttivo devono essere ratificati dallo stesso. Le Sezioni Regionali hanno un bilancio autonomo.
ART. 10 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative annuali e dai contributi degli associati;
- da eventuali donazioni, eredità e legati;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi a spese, assegni, premi, canoni, sussidi anche statali, regionali, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, curate dall’Associazione o da altri in suo favore;
- da ogni altra entrata.
Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell’Associazione e per gli eventuali interventi ritenuti, dal Consiglio Direttivo, necessari o utili per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
ART. 11 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno tre quinti dei Soci presenti o rappresentati per delega e aventi diritto al voto, fermo restando il quorum costitutivo stabilito dal precedente articolo 6.
ART. 12 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato in sede di Assemblea o a seguito di referendum con il voto favorevole dei tre quinti dei Soci ordinari. In tal caso il patrimonio della Associazione dovrà essere devoluto ad Istituzioni od Enti che abbiano i suoi stessi scopi.
ART. 13 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ART. 14
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.